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Lettera
aperta a Internet-News sulla liberta' d'espressione politica in Rete
A pag.
14 la rivista Internet News pubblica un breve appello in cui giustamente
si preoccupa dei possibili effetti liberticidi del neonato Registro "operatori
della comunicazione" figlio della famigerata legge sull'editoria
e di una anacronistica cultura che vorrebbe rendere la Rete figlia docile
e ammaestrata dei Media tradizionali.
Peccato pero' che poco piu' avanti (pp. 42-45) si lanci in un premeditato
e vigliacco agguato contro una delle invenzioni piu' originali ed intriganti
della Rete in tema di libera espressione politica: il netstrike ~ www.netstrike.it
E' un'esplicita chiamata alla repressione in un momento delicato come
questo in cui si sta mobilitando la protesta anti-G8. G8 contro il quale
- fino a quando ci sara' permesso - rispondiamo in termini politici e
mediatici con la presente lettera aperta.
Espressioni come "i netstriker sono stati spesso identificati"
e "l'invocata impossibilita' di accertamento di reati di massa commessi
telematicamente si infrangera' PRESTO e in maniera inevitabile",
sono pretestuose, prive di fondamento e a nostro modo di vedere un brutto
segnale (in ordine al citato articolo e alle espressioni in esso contenute
l'Avvocato Barbara Gualtieri e il Dott. Claudio Tistarelli hanno ritenuto
di svolgere le osservazioni riportate piu' avanti).
Eppure, il netstrike e' una pratica che si e' diffusa ampiamente negli
ultimi 6 anni in tutto il mondo e seguita da svariati operatori dell'ordine
pubblico (tutti colpevoli di omissione di atti di ufficio per non aver
denunciato un reato?) e da quest'ultimi spesso (vedi rapporto dei servizi
ed altro ancora) commentata proprio come pratica non-illegale.
Il Netstrike - perfetta metafora del concetto di corteo reale - e' una
legittima forma di espressione politica e culturale. Oltre ad averne pubblicato
come gruppo un libro su di essa ("Netstrike, no copyright, etc.",
Strano Network, AAA Edizioni, 1996) la pratica del netstrike e' stata
recentemente descritta come atto artistico anche all'interno di un testo
classico della storia dell'arte ("Arte e architettura dagli anni
60 ad oggi" di L. Vinca Masini, in "L'arte moderna - il secondo
900" di G. C. Argan, Edizione Sansoni per la scuola, Firenze, 2001).
E allora diciamo fuori dai denti che qualora si pensi di reprimerla soprattutto
in vista del G8, sara' segno che in Rete non e' piu' permessa agibilita'
politica e culturale per chi si oppone allo stato di cose presenti e sara'
quindi necessario trovare altre forme per esprimere eventuali dissensi.
Proprio perche' il netstrike e' una forma di rappresentazione pubblica
di un disagio politico attuata da una massa di persone che non facendo
nulla di diverso dall'utilizzare forme di comunicazione assolutamente
legittime e legali come i canali chat ed il browsing, rendono visibile
un determinato disagio sociale, una comunicazione di massa mediatica che
la controparte e' invitata a prendere in seria considerazione anche se
l'effetto del netstrike e' simbolico e puramente temporaneo.
Come sTRANO nETWORK - gruppo di lavoro sulla comunicazione che ha inventato
questa pratica politica - siamo sempre stat* convint* della necessita'
di rimanere su un piano politico e pubblico di discussione: solo questo
mese, ad esempio, siamo presenti con le nostre argmomentazioni in un libro
della ShaKe e sulla rivista Quaderni di Sociologia e nel corso degli anni
abbiamo dialogato non solo con "spezzoni di movimento" ma anche
con istituzioni ed enti privati a vario livello sempre e comunque nella
ricerca e sperimentazione di nuovi strumenti tesi all'abbattimento di
barriere sociali e comunicative. E vogliamo continuare a farlo senza spade
di damocle sulla testa ne' nostra ne' di chi condivide i nostri ideali.
La Rete - cosi' come il mondo reale - non ha certo bisogno di ennesimi
giri di vite o bizzarre leggi liberticide ma piuttosto di nuovi stimoli
per criticare e migliorare lo stato di cose presenti. Sempre di piu' tutto
cio' rappresenta una questione di sopravvivenza sia delle persone (nella
parte di mondo che non conosce ancora Internet) sia delle idee (nel mondo
gia' tecnologizzato).
gruppo di lavoro sulla comunicazione
sTRANO nETWORK ~ http://strano.net
Contro-argomentazioni giuridiche a cura di Barbara Gualtieri e Claudio
Tistarelli:
Il
21 di questo mese si svolgera' a Genova l'ennesimo "G8"; i temi
della globalizzazione, dello sfruttamento dei paesi poveri e delle politiche
affrontate per risolvere tali problemi rendono ogni meeting piu' teso.
I problemi affrontati infatti, hanno un'importanza che non puo' non trovare
contestatori. Gli ultimi si sono anche contraddistinti per il crescente
susseguirsi degli scontri avvenuti tra le forze dell'ordine, preposte
a tutelare capi di stato e spazi, sempre piu' grandi, a loro riservati
ed accessibili, e contestatori di un sistema che tende ad uniformare il
mondo alle grandi potenze occidentali (pur con tutte la contraddizioni
che presentano). In questo sfogo di violenza il pensiero di politici e
polizia da una parte, ed il popolo di Seattle dall'altra, e' stato soprattutto
diretto a cercare un clima di serenita' e di manifestazioni pacifiche.
In questo clima vengono a giudicarsi illecite condotte che hanno permesso,
ad organizzazioni non governative e ad associazioni con diverse finalita',
di sensibilizzare la pubblica opinione e rendere possibili alcuni boicottaggi.
Stiamo parlando del netstrike, l'esempio di mobilitazione pacifica online
piu' conosciuto. Consiste nell'invitare gli associati e non solo, a partecipare
alla protesta collegandosi contemporaneamente, in un dato giorno e ad
una data ora, al sito che si vuole rendere inutilizzabile. Esempi illustri
possono essere riportati: Francia 1995, in protesta agli esperimenti nucleari
furono bersagliati una decina di siti istituzionali; 1996 protesta per
Silvia Baraldini, fu la volta del sito della Casa Bianca; senza parlare
di Fast, sez. americana di Amnesty Internationalche tamite il netstrike
ha ottenuto la scarcerazione da parte del governo turco, di un cittadino
curdo torturato. Secondo il Sig. Girolamo De Rada (Internet News, Tecniche
Nuove, n. 7, luglio 2001) tali comportamenti dovrebbero essere punibili
a norma dell'art 617 quater, con la pena da sei mesi a quattro anni. Il
Sig. De Rada forse presta un'attenzione letterale alla norma, senza collegarla
a quella che viene definita la sua ratio. L'oggetto giuridico che la legge
mira a tutelare e' infatti costituito dalla segretezza delle comunicazioni
relative ad un sistema informatico e telematico. Non mira, invece, a proibire
forme di protesta del tutto legittime e pacifiche che hanno per di piu'
un effetto limitato nello spazio e nel tempo. Altrettanto si puo' dire
circa l'art. 635 bis c. p.: la norma anche in questo caso mira a reprimere
la criminalita' informatica (non pacifiche proteste); infatti al norma
ha risolto il problema dei c.d. sabotaggi di software, difficilmente punibili
attraverso l'art 635 c.p. per la definizione di "entita' incorporali"
dei dati informatici, no rientrante nel concetto di "cose" del
suddetto articolo. Cio', e non certo il netstrike, giustifica la necessita'
di una nuova norma incriminatrice. L'art. 420 poi, con la pena da tre
ad otto anni mirerebbe a tutelare l'interruzione, anche parziale del sistema,
ma di chi con coscienza e volonta' compie un fatto diretto a distruggere
o danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilita'. Ma
chi adotta forme di protesta pacifica non vuole ne' distruggere ne' danneggiare
alcunche'.
Il netstrike si e' rilevato spesso un insuccesso; questo anche perche'
i suoi organizzatori mirano a raggiungere un altro scopo: quello di richiamare
l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica sulle cause che ne sono
all'origine. Il fine e' quello di parlare dei motivi che spingono alla
protesta.
Infine e conclusivamente preme evidenziare il pricipio di legalita' vigente
in diritto penale, che impone al giudice di attenersi alla precisa dizione
della norma incriminatrice, senza indulgere in interpretazioni analogiche,
ad evitare che il cittadino sia esposto a responsabilita' di maggior contenuto
rispetto a quelle a cui il il cittadino medesimo, in base al principio
di cui all' art 1 cod. pen sarebbe espressamente chiamato dalla norma
incriminatrice. La sanzione da applicare ad una fattispecie che ne e'
priva non puo' essere rinvenuta attraverso l'interpretazione analogica...in
caso contrario l'interprete della legge si trasformerebbe in legislatore
con marcata incidenza negativa sia sul principio di certezza si a sulla
stessa efficacia determinante delle disposizione penali coinvolte in siffatta
operazione interpretativa, diretta a correlare, con l'intervento del Giudice,
il comportamento del soggetto attivo del reato (o della condotta asseritamente
ritenuta tale..) ad una pena non costituente oggetto di specifica comminatoria
legislativa. Alcuna norma penale ad oggi prevede il netstrike come reato;...
alcuna interpretazione giurisprudenziale imperante ad oggi ha esplicitato
una norma penale esistente nel senso di ricomprendervi in netstrike...
nemmeno una interpretazione grossolana e forzata delle norme penali indicate
dall'ottimo De Radaper quanto anzidetto ragionevolmente risulterebbe idonea
a sussumere al fattispecie concreta "netstrike" ai modelli legali
di reato dallo stesso suggeriti.
Avv. Barbara Gualtieri Dott. Claudio
Tistarelli
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