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Lettera aperta a Internet-News sulla liberta' d'espressione politica in Rete

A pag. 14 la rivista Internet News pubblica un breve appello in cui giustamente si preoccupa dei possibili effetti liberticidi del neonato Registro "operatori della comunicazione" figlio della famigerata legge sull'editoria e di una anacronistica cultura che vorrebbe rendere la Rete figlia docile e ammaestrata dei Media tradizionali.
Peccato pero' che poco piu' avanti (pp. 42-45) si lanci in un premeditato e vigliacco agguato contro una delle invenzioni piu' originali ed intriganti della Rete in tema di libera espressione politica: il netstrike ~ www.netstrike.it
E' un'esplicita chiamata alla repressione in un momento delicato come questo in cui si sta mobilitando la protesta anti-G8. G8 contro il quale - fino a quando ci sara' permesso - rispondiamo in termini politici e mediatici con la presente lettera aperta.
Espressioni come "i netstriker sono stati spesso identificati" e "l'invocata impossibilita' di accertamento di reati di massa commessi telematicamente si infrangera' PRESTO e in maniera inevitabile", sono pretestuose, prive di fondamento e a nostro modo di vedere un brutto segnale (in ordine al citato articolo e alle espressioni in esso contenute l'Avvocato Barbara Gualtieri e il Dott. Claudio Tistarelli hanno ritenuto di svolgere le osservazioni riportate piu' avanti).
Eppure, il netstrike e' una pratica che si e' diffusa ampiamente negli ultimi 6 anni in tutto il mondo e seguita da svariati operatori dell'ordine pubblico (tutti colpevoli di omissione di atti di ufficio per non aver denunciato un reato?) e da quest'ultimi spesso (vedi rapporto dei servizi ed altro ancora) commentata proprio come pratica non-illegale.
Il Netstrike - perfetta metafora del concetto di corteo reale - e' una legittima forma di espressione politica e culturale. Oltre ad averne pubblicato come gruppo un libro su di essa ("Netstrike, no copyright, etc.", Strano Network, AAA Edizioni, 1996) la pratica del netstrike e' stata recentemente descritta come atto artistico anche all'interno di un testo classico della storia dell'arte ("Arte e architettura dagli anni 60 ad oggi" di L. Vinca Masini, in "L'arte moderna - il secondo 900" di G. C. Argan, Edizione Sansoni per la scuola, Firenze, 2001). E allora diciamo fuori dai denti che qualora si pensi di reprimerla soprattutto in vista del G8, sara' segno che in Rete non e' piu' permessa agibilita' politica e culturale per chi si oppone allo stato di cose presenti e sara' quindi necessario trovare altre forme per esprimere eventuali dissensi.
Proprio perche' il netstrike e' una forma di rappresentazione pubblica di un disagio politico attuata da una massa di persone che non facendo nulla di diverso dall'utilizzare forme di comunicazione assolutamente legittime e legali come i canali chat ed il browsing, rendono visibile un determinato disagio sociale, una comunicazione di massa mediatica che la controparte e' invitata a prendere in seria considerazione anche se l'effetto del netstrike e' simbolico e puramente temporaneo.
Come sTRANO nETWORK - gruppo di lavoro sulla comunicazione che ha inventato questa pratica politica - siamo sempre stat* convint* della necessita' di rimanere su un piano politico e pubblico di discussione: solo questo mese, ad esempio, siamo presenti con le nostre argmomentazioni in un libro della ShaKe e sulla rivista Quaderni di Sociologia e nel corso degli anni abbiamo dialogato non solo con "spezzoni di movimento" ma anche con istituzioni ed enti privati a vario livello sempre e comunque nella ricerca e sperimentazione di nuovi strumenti tesi all'abbattimento di barriere sociali e comunicative. E vogliamo continuare a farlo senza spade di damocle sulla testa ne' nostra ne' di chi condivide i nostri ideali.
La Rete - cosi' come il mondo reale - non ha certo bisogno di ennesimi giri di vite o bizzarre leggi liberticide ma piuttosto di nuovi stimoli per criticare e migliorare lo stato di cose presenti. Sempre di piu' tutto cio' rappresenta una questione di sopravvivenza sia delle persone (nella parte di mondo che non conosce ancora Internet) sia delle idee (nel mondo gia' tecnologizzato).

gruppo di lavoro sulla comunicazione sTRANO nETWORK ~ http://strano.net


Contro-argomentazioni giuridiche a cura di Barbara Gualtieri e Claudio Tistarelli:

Il 21 di questo mese si svolgera' a Genova l'ennesimo "G8"; i temi della globalizzazione, dello sfruttamento dei paesi poveri e delle politiche affrontate per risolvere tali problemi rendono ogni meeting piu' teso. I problemi affrontati infatti, hanno un'importanza che non puo' non trovare contestatori. Gli ultimi si sono anche contraddistinti per il crescente susseguirsi degli scontri avvenuti tra le forze dell'ordine, preposte a tutelare capi di stato e spazi, sempre piu' grandi, a loro riservati ed accessibili, e contestatori di un sistema che tende ad uniformare il mondo alle grandi potenze occidentali (pur con tutte la contraddizioni che presentano). In questo sfogo di violenza il pensiero di politici e polizia da una parte, ed il popolo di Seattle dall'altra, e' stato soprattutto diretto a cercare un clima di serenita' e di manifestazioni pacifiche. In questo clima vengono a giudicarsi illecite condotte che hanno permesso, ad organizzazioni non governative e ad associazioni con diverse finalita', di sensibilizzare la pubblica opinione e rendere possibili alcuni boicottaggi. Stiamo parlando del netstrike, l'esempio di mobilitazione pacifica online piu' conosciuto. Consiste nell'invitare gli associati e non solo, a partecipare alla protesta collegandosi contemporaneamente, in un dato giorno e ad una data ora, al sito che si vuole rendere inutilizzabile. Esempi illustri possono essere riportati: Francia 1995, in protesta agli esperimenti nucleari furono bersagliati una decina di siti istituzionali; 1996 protesta per Silvia Baraldini, fu la volta del sito della Casa Bianca; senza parlare di Fast, sez. americana di Amnesty Internationalche tamite il netstrike ha ottenuto la scarcerazione da parte del governo turco, di un cittadino curdo torturato. Secondo il Sig. Girolamo De Rada (Internet News, Tecniche Nuove, n. 7, luglio 2001) tali comportamenti dovrebbero essere punibili a norma dell'art 617 quater, con la pena da sei mesi a quattro anni. Il Sig. De Rada forse presta un'attenzione letterale alla norma, senza collegarla a quella che viene definita la sua ratio. L'oggetto giuridico che la legge mira a tutelare e' infatti costituito dalla segretezza delle comunicazioni relative ad un sistema informatico e telematico. Non mira, invece, a proibire forme di protesta del tutto legittime e pacifiche che hanno per di piu' un effetto limitato nello spazio e nel tempo. Altrettanto si puo' dire circa l'art. 635 bis c. p.: la norma anche in questo caso mira a reprimere la criminalita' informatica (non pacifiche proteste); infatti al norma ha risolto il problema dei c.d. sabotaggi di software, difficilmente punibili attraverso l'art 635 c.p. per la definizione di "entita' incorporali" dei dati informatici, no rientrante nel concetto di "cose" del suddetto articolo. Cio', e non certo il netstrike, giustifica la necessita' di una nuova norma incriminatrice. L'art. 420 poi, con la pena da tre ad otto anni mirerebbe a tutelare l'interruzione, anche parziale del sistema, ma di chi con coscienza e volonta' compie un fatto diretto a distruggere o danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilita'. Ma chi adotta forme di protesta pacifica non vuole ne' distruggere ne' danneggiare alcunche'.
Il netstrike si e' rilevato spesso un insuccesso; questo anche perche' i suoi organizzatori mirano a raggiungere un altro scopo: quello di richiamare l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica sulle cause che ne sono all'origine. Il fine e' quello di parlare dei motivi che spingono alla protesta.
Infine e conclusivamente preme evidenziare il pricipio di legalita' vigente in diritto penale, che impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere in interpretazioni analogiche, ad evitare che il cittadino sia esposto a responsabilita' di maggior contenuto rispetto a quelle a cui il il cittadino medesimo, in base al principio di cui all' art 1 cod. pen sarebbe espressamente chiamato dalla norma incriminatrice. La sanzione da applicare ad una fattispecie che ne e' priva non puo' essere rinvenuta attraverso l'interpretazione analogica...in caso contrario l'interprete della legge si trasformerebbe in legislatore con marcata incidenza negativa sia sul principio di certezza si a sulla stessa efficacia determinante delle disposizione penali coinvolte in siffatta operazione interpretativa, diretta a correlare, con l'intervento del Giudice, il comportamento del soggetto attivo del reato (o della condotta asseritamente ritenuta tale..) ad una pena non costituente oggetto di specifica comminatoria legislativa. Alcuna norma penale ad oggi prevede il netstrike come reato;... alcuna interpretazione giurisprudenziale imperante ad oggi ha esplicitato una norma penale esistente nel senso di ricomprendervi in netstrike... nemmeno una interpretazione grossolana e forzata delle norme penali indicate dall'ottimo De Radaper quanto anzidetto ragionevolmente risulterebbe idonea a sussumere al fattispecie concreta "netstrike" ai modelli legali di reato dallo stesso suggeriti.

Avv. Barbara Gualtieri Dott. Claudio Tistarelli

 


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