CYBER RIGHTS

Collana facente parte della collana WEB DISC ed incentrata sul tema dei cyber-rights

Cyber-rights è anche una mailing-list linkata a molte aree echo-mail bbs e newsgroups internet. Redattore di cyber-rights è fERRYbYTE , del gruppo di lavoro sulla comunicazione Strano Network . Strano Network aderisce al progetto Isole nella Rete , al cui interno ci può trovare una sezione, Criptoribelli e autodifesa digitale , in cui è possibile trovare materiale informativo e software inerente il diritto alla comunicazione nello scenario di fine millennio.

 

Disegno legge Falqui - De Notaris

 

Norme a tutela dell'utenza, delle banche dati e delle reti telematiche.

d'iniziativa dei senatori De Notaris e Falqui.

 

(coordinatore tecnico: C. De Blasi)

 

Nuova versione auto-emendata

 

Articolo 1

1. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle liberta'di pensiero e di comunicazione, si avvalgono di sistemi telematici ad accesso pubblico e reti telematiche, utilizzano tali strumenti neimodi previsti dalla presente legge, che tutela altresi' la segretezza della corrispondenza, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Articolo 2

1. Ai fini della presente legge intendesi per: a) nodo telematico (o Bulletin Board System): un elaboratoreelettronico dotato di un collegamento telematico che consenteagli utenti di inviare e ricevere file, messaggi (in forma pubblica o privata), di consultare archivi e di compiere operazioni telematiche consentite dal livello di tecnologiautilizzato; b) programmi di pubblico dominio: programmi liberamentecopiabili, distribuibili e modificabili, per l'uso dei qualil'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente adauspicare un contributo volontario; c) programmi freeware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicareun contributo volontario; d) programmi shareware: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore chiede un corrispettivo od un pagamento a titolo di registrazionenel caso che l'utente, una volta provato il programma, decida diutilizzarlo; e) reti telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i quali esistono forme di collegamento predefinite e non occasionali; f) file: un elemento, consista esso in un programma eseguibile oin soli dati, univocamente individuato su un supporto di memorizzazione. g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo telematico,singolo o in rete con altri, l'accesso al quale siaconsentito alla generalita' dei cittadini che ne fa richiesta,anche se coesistente su elaboratore sul quale siano gestiteapplicazioni riservate all'uso di gruppi piu ristretti.

Articolo 3

1. L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico e di unarete telematica non può essere soggetta ad autorizzazionin e' comporta l'obbligo di registrazione come testata giornalistica.2. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico si dotano di un regolamento interno.3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo devonoessere contenuti: a) l'impegno di comunicare all'utente che egli e' il solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati; b) i livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema sia collegato; c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a rispettare la segretezza della corrispondenza privata; d) l'impegno a fornire alla magistratura tutta la documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione per identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico che siano oggetto di indagine giudiziaria;e) se il sistema telematico sia o meno a fini di lucro.4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3, va inviato alla Prefettura diappartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico, integrato dai seguenti dati:a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematicoad accesso pubblico;b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico;c) il recapito presso cui e' locato l'elaboratore su cui risiede il sistematelematico ad accesso pubblico.5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di cui alcomma 4 del presente articolo ovvero di cessazione delleattivita' del sistema telematico ad accesso pubblico ilproprietario ne da comunicazione alla prefettura entro sessantagiorni.6. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente piu' nodie' tenuta a designare un responsabile di rete. Il responsabile di rete ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi di una rete e darne comunicazione in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno all'Archivio di cui al comma seguente.7. presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e'istituito l'Archivio dei sistemi telematici ad accesso pubblico, a cuile Prefetture inviano copia delle comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo.8. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportanooneri e imposte di alcuna natura.

Articolo 4

1. Qualora l'autorita' inquirente inizi indagini relative ad un sistematelematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al sistemastesso ovvero riferiti piu' in generale a reti telematiche di cui il sistema fa parte, essa e' proceduralmente tenuta a :a) verificare la registrazione dell'esistenza del sistema telematico adaccesso pubblico nell'archivio previsto al comma 7 dell'articolo 3;b) convocare nella qualita' di persona informato sui fatti il proprietarioed il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico al fine diacquisire i dati cui alla lettera d, comma 3 dell'articolo 3;c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui datimemorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico,personale specializzato al fine di non arrecare pregiudizio alla piu'generale funzionalita' del sistema stesso.2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente lenotizie e i dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono l'elaborazione, la conservazione, laduplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad accesso pubblico.

Articolo 5

1. Il gestore e il proprietario di un sistema telematico ad accessopubblico non hanno responsabilita' alcuna relativamente a quanto e' presente o transita sul proprio sistema fino a quando non siastata comprovata la sua responsabilita' diretta in merito adeventuali reati.2. L'utente e' il solo ed unico responsabile penale e civileper i messaggi e i file inviati. Il gestore del sistema ad accesso pubblico e' tenuto a dare di cio' specificoavvertimento.3. Il gestore comunica inoltre all'utente il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolosono date ad inizio collegamento interattivo e al momento dellaregistrazione dell'utente.5. La attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente,come registrato dal gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori efunzionalita' di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo d itecnologia utilizzata.6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non sussistono nei casi di collegamento occasionale nell'ambito di utilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro di rilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al di fuoridegli strumenti e delle forme permanenti di comunicazione.7. L'utente ha la facolta' di utilizzare pseudonimi. Ilgestore e' tenuto a non rilevare la corrispondenza trapseudonimo e identita' dell'utente se non nel caso previsto dalla lettera b, comma 1 dell'articolo 4. 8. La corrispondenza privata veicolata per via telematica e' paragonata alla corrispondenza scritta e come tale tutelata. Imessaggi personali non possono in nessun caso essere resi pubblici senon per iniziativa del mittente o del destinatario. Gli utenti di unsistema telematico possono proteggere la corrispondenza privata attraverso sistemi crittografici. 9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da esso effettuate non possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e rilevazioni delle opinioni e dimercato. Gli stessi elementi informativi di carattere personale oanagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del sistemanon sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.10. Al gestore del sistema e' fatto divieto di cancellare oalterare i messaggi inviati dagli utenti o comunque transitanti sulproprio sistema. nel caso in cui il gestore ravvisi in tali messaggiipotesi di reato, ne da comunicazione all'autorita'giudiziaria.11. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per ilcollegamento telematico non puo' essere sottoposto ad oneri ed imposte dialcuna natura ne' e' soggetto ad autorizzazioni da partedell'Amministrazione dello Stato.

Articolo 6

1. Quanto previsto e regolato dal decreto legislativo n.518 del 29dicembre 1992 non si applica ai programmi di pubblico dominio e aiprogrammi freeware. Ogni programma, per gli effetti del presentecomma, e' considerato di pubblico dominio fin quando nonidentificato altrimenti.2. La legge 22 aprile 1941, n.633 tutela i programmi shareware neimodi e nei limiti definiti dagli autori dei programmi stessi e dai soggetti da esso incaricati o legittimati alla distribuzione. Tali programmi sono liberamente acquisibili da qualunque sistema telematico o attraverso supporti di memorizzazione senza alcuna formalita o dobbligo. 3. Le previsioni degli artt. 161, 171 e 171/bis della legge 22aprile 1941, n.633 non si applicano nel caso di possesso, cessione od utilizzo a titolo individuale, o al di fuori di attivita professionalie commerciali, di programmi non piu' commercializzati da almeno due anni o di cui sia commercializzata una versione successiva. 4. La inapplicabilita' di cui al comma 3 opera comunque ove l'utente sia titolare di un numero di licenze d'uso pari alle installazioni ovvero l'utente individuale abbia effettuato un ordine del programma in suo possesso.

Articolo 7

1. I produttori di software o i relativi distributori nazionali inesclusiva hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenzad'uso dei programmi da loro commercializzati alla principale biblioteca pubblica di ogni provincia. 2. Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 costituisconoun'apposita sezione denominata "biblioteche provinciali del software". I programmi di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili daicittadini presso dette biblioteche. 3. Sono vietati meccanismi di protezione dei programmi che possonodar luogo a perdite di dati o limitazioni al normale usodell'elaboratore, alle funzionalita' degli altri programmi, alle procedure di manutenzione e salvataggio dei dati stessi.4. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi cheescludono la responsabilita' del produttore per danni causati dadifetti del programma o da incompatibilita' non espressamentedichiarate nella documentazione. 5. Il cittadino le cui proprieta' risultino danneggiate pereventi verificatisi per situazioni contemplate dai commi 3 e 4 delpresente articolo sono indennizzati dal produttore di software con una somma pari a dieci volte il prezzo pagato per il programma, fattosalvo un maggiore accertamento. Il presente comma non si applicaai programmi di pubblico dominio e freeware.6. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi chefacciano divieto di installazioni plurime, fermo restandol'utilizzo di una sola installazione nello stesso momento.7. I produttori di software sono tenuti a commercializzare inItalia anche le eventuali differenti versioni del programma commercializzate in altri paesi.

Articolo 8

1. Presso il garante per l'informazione e l'editoria e'istituita la "Consulta nazionale per la telematica sociale" qualeorgano permanente di consultazione, riferimento e confronto per lematerie inerenti alla telematica. 2. La Consulta e' formata da tre rappresentanti di retitelematiche di reti telematiche che dispongano di almeno 30 nodiiscritti all'archivio di cui al comma 7 dell'articolo 3, da duerappresentanti di singolo sistemi che abbiano almeno 300 utenti, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del ministero delle PPTT e telecomunicazioni, da un rappresentante degli aziende produttrici di software, da un rappresentante della SIAE, da un rappresentante delle associazioni di consumatori.

3. La Consulta esprime pareri al Garante per l'informazione el'editoria sulle materie di cui agli articoli della presentelegge e opera monitorando l'insieme delle condizioni diagibilita' e di sviluppo della telematica sociale ed elaborando proposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici diautoregolamentazione provenienti dalle esperienze di telematica sociale. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.