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IL COINVOLGIMENTO

DELLA STRUTTURA INFORMATIVA AMERICANA

NELLA STRATEGIA DELLA TENSIONE

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

LA POSIZIONE DEL CAPITANO DAVID CARRET

La figura del capitano David CARRET è essenziale nella ricostruzione di Carlo DIGILIO esposta nei primi due capitoli di questa sezione della sentenza/ordinanza, in quanto l’ufficiale era stato responsabile della struttura di sicurezza dalla metà degli anni ‘60 sino al 1974, e cioè negli anni centrali in cui erano avvenuti gli attentati più gravi e la struttura eversiva di Ordine Nuovo aveva raggiunto i suoi massimi livelli operativi.

Si osservi che non vi sono dubbi in merito all’esistenza e al ruolo sul territorio italiano di tale Ufficiale, in forza alla Marina degli Stati Uniti (e quindi facente la spola fra Verona e Venezia) e che aveva anche invitato Carlo DIGILIO a visitare una portaerei americana alla fonda nel bacino di San Marco (int. DIGILIO, 5.4.1997, f.3).

Infatti Dario PERSIC è riuscito a recuperare e a consegnare a personale del R.O.S., in occasione delle sue audizioni, un piccolo gruppo di fotografie scattate, in momenti amichevoli e conviviali, quando all’inizio degli anni ‘70 egli frequentava la famiglia SOFFIATI e gli altri personaggi del gruppo di Colognola ai Colli.

In una di queste fotografie, scattata nell’abitazione di Giovanni BANDOLI e che porta manoscritto sul retro da parte della moglie di PERSIC la data 23.12.1972, si nota, oltre ai coniugi PERSIC, un uomo robusto, di circa 35/40 anni, con i capelli corti, che Dario PERSIC ha appunto indicato nell’americano di stanza a Verona chiamato CARRET o GARRET (cfr. album fotografico, vol.21, fasc.7, f.5 retro e ingrandimento f.6; dep. PERSIC al G.I., 18.4.1997, f.3).

Anche Maria Luisa FONDA, moglie di Dario PERSIC, ha ricordato che la persona presente quel giorno a casa di Giovanni BANDOLI era un ufficiale americano (dep. a personale del R.O.S. in data 7.4.1997) e anche Enzo VIGNOLA, che frequentava il gruppo di Colognola più che altro per motivi amichevoli, ha riconosciuto nell’uomo alto e massiccio con i capelli castano-rossicci effigiato nella fotografia, un ufficiale americano legato a BANDOLI e a SOFFIATI (dep. al G.I., 28.4.1997, f.3).

Carlo DIGILIO aveva fornito una descrizione del capitano David CARRET del tutto corrispondente a quella di Dario PERSIC e all’immagine risultante dalla fotografia (int. DIGILIO, 5.1.1996, f.4) e, presa visione di tale fotografia, non ha avuto difficoltà e riconoscervi l’ufficiale che per tanti anni era stato suo referente e superiore (int.19.4.1996, ff.1-2).

Fatta questa premessa, non è necessario spendere molte parole per rendersi conto che il quadro definitivo delineato da Carlo DIGILIO negli interrogatori resi fra l’autunno 1994 e l’estate 1997 travalica di molto quel "controllo senza repressione" che, in prima approssimazione, era stato individuato al momento della stesura della prima sentenza/ordinanza nel marzo 1995 quale schema di interpretazione dell’intervento della struttura di sicurezza americana negli eventi oggetto della presente istruttoria e delle indagini collegate.

In realtà, tutti gli avvenimenti principali, dalla presenza di componenti della struttura al casolare di Paese sino agli attentati all’Ufficio Istruzione di Milano e ai convogli ferroviari e sino a quelli del 12.12.1969, dalla presenza dell’avv. Gabriele FORZIATI in Via Stella sino all’addestramento nello stesso luogo di Gianfranco BERTOLI e ancora oltre, sino alla valigia di esplosivo che doveva giungere a Brescia, presentano non solo un asettico controllo da parte della struttura, ma anche un’attività di rafforzamento e di sostegno delle scelte proprie delle cellule di Ordine Nuovo.

Si caratterizzano altresì come una consulenza e un apporto tecnico affinché tali scelte potessero concretizzarsi, il che comporta, sul piano dell’astratta rilevanza penale, una forma di concorso anche se, secondo gli intendimenti della struttura americana, gli attentati in preparazione dovevano solo avere una portata dimostrativa e non provocare vittime.

Concretamente il capitano CARRET risulta essere stato informato degli attentati ai treni dell’8/9 agosto 1969 solo dopo che tali attentati erano avvenuti (int. DIGILIO, 17.5.1997, f.10), ma essere invece stato informato con ricchezza di dettagli da Carlo DIGILIO in relazione agli attentati del 12.12.1969 sia prima (int. 5.3.1997, f.2) sia dopo (int, 17.5.1997, f.10) la loro commissione.

Anche della presenza di Gianfranco BERTOLI in Via Stella e dei preparativi per l’attentato all’on. RUMOR, il capitano CARRET era stato informato dettagliatamente da Carlo DIGILIO e, in tale occasione, non a caso l’ufficiale aveva mostrato la sua preoccupazione per un’azione rischiosissima che poteva mettere a repentaglio l’intera struttura (int. DIGILIO, 13.4.1997, ff.4-5).

Quanto avvenuto nel dicembre 1969 non era quindi un fatto casuale o isolato, ma corrispondeva ad un preciso dovere di Carlo DIGILIO di informare, in relazione ai progetti e agli avvenimenti più gravi, il proprio referente al più alto livello.

In presenza di tale situazione e in presenza altresì di un numero notevolissimo di riscontri, esposti nei capitoli precedenti, in merito all’esistenza e al funzionamento della struttura di sicurezza svelata da Carlo DIGILIO, appaiono pienamente prospettabili nei confronti dell’ufficiale americano diverse ipotesi di reato che vanno da quella generale di spionaggio politico-militare, già contestata a MINETTO e DIGILIO, a quelle specifiche di concorso o favoreggiamento in strage e altri attentati.

Tali valutazioni e tali approfondimenti, compresa la piena identificazione dell’Ufficiale anche tramite attività di rogatoria, appaiono di competenza della Procura della Repubblica di Milano che già conduce le indagini preliminari relative agli attentati del 12.12.1969.

A tal fine, con il dispositivo della presente sentenza/ordinanza deve essere disposta, ai sensi dell’art.299, II comma, c.p.p. abrogato, la formale trasmissione alla Procura della Repubblica di Milano di tutti gli atti relativi alla posizione del capitano David CARRET e degli atti collegati, atti peraltro già da tempo nella disponibilità di tale Ufficio, affinché sia valutato l’eventuale esercizio dell’azione penale.


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