LA POSIZIONE PERSONALE DEGLI ISCRITTI
L'analisi della struttura
associativa che abbiamo sviluppato ci consente di affrontare il problema delle
responsabilità degli affiliati in termini corretti, evitando di dare
adito a controproducenti polemiche. Partendo infatti dalla distinzione tra fine
immediato e fine ultimo della loggia ci sembra naturale concludere che tutti
gli affiliati erano responsabili di appartenere ad una associazione che aveva
il fine evidente di interagire nella vita del paese in modo surrettizio.
Rispetto al fine ultimo invece, cui tale inquinamento era diretto, si può
affermare che la media degli affiliati ne era sostanzialmente non avvertita,
per lo meno quanto alla sua concreta effettiva natura di pericolo grave per
la società civile. Questa generale esenzione non va peraltro estesa a
tutti coloro per i quali è lecito presumere che l'elevato incarico ricoperto
(pubblico o privato che fosse), ovvero la natura delicata delle funzioni svolte
non consentono errori di valutazione così macroscopici o compromissioni
di sorta nell'adempimento del proprio dovere.
Proseguendo nell'analisi del problema va ricordato che, in sede di procedimento
disciplinare, alcuni ufficiali hanno addotto a giustificazione della loro adesione
l'invito loro rivolto da ufficiali gerarchicamente sopraordinati, i quali avrebbero
fatto intendere, più o meno velatamente, che l'ingresso nell'organizzazione
costituiva passaggio obbligato per lo sviluppo della carriera. Se è di
palese evidenza che un simile comportamento costituisce una aggravante per coloro
che hanno esercitato simili forme di pressione, lo spunto in esame si offre
ad alcune considerazioni di più ampio respiro.
Il modulo di domanda per l'affiliazione alla Loggia P2 conteneva, oltre alle
richieste di informazione che è dato attendersi in consimili occasioni,
un'illuminante postilla: "...eventuali ingiustizie subite nel corso della
carriera: ...; ...danno conseguente: ... ; ... persone, istituzioni od ambienti
a cui si ritiene possano essere attribuiti: ...".
Questi dati ci pongono di fronte all'esemplificazione palese del viziato rapporto
associativo che sottostava a questo organismo, al malsano intreccio di interessi
che sin dal primo momento il Venerabile Licio Gelli proponeva e gli affiliati
accettavano, quale base della mutua collaborazione futura. La sottoscrizione
di questa domanda suona a disdoro per tutti coloro che vi hanno apposto la loro
firma, perché essi hanno così denunciato la loro sfiducia nell'ordinamento
quale fonte di tutela e garanzia dell'individuo, affidandosi a tal fine ad una
organizzazione parallela e clandestina.
Soccorre qui naturale il richiamo alle organizzazioni mafiose, già proposto,
e alla loro collaudata tecnica di porsi allo stesso tempo come fonte di illegalità
e di protezione contro l'illegalità da esse stesse creata, che costituisce
il cardine di una sostanziale operazione tentata di avocazione di poteri statuali,
nella quale va individuata la maggior ragione di pericolo di tali forme associative
per la collettività. Analogamente la Loggia P2 sperimentava nei confronti
di coloro che venivano individuati come elementi utili per l'organizzazione,
quando recalcitranti, forme di pressione delle quali sono testimonianza, ad
esempio, l'esperienza dell'onorevole Cicchitto, che ha denunciato di essersi
iscritto dopo una persistente opera di pressione intimidatoria e le denunce
degli ufficiali
subalterni, sopra ricordate.
La valutazione della responsabilità degli iscritti va poi riportata,
secondo quanto ha osservato il Commissario Battaglia, al momento di appartenenza
alla Loggia P2, distinguendo tra coloro che ad essa appartenevano prima dell'ingresso
di Licio Gelli nell'organizzazione e coloro che ad essa hanno aderito durante
il periodo della gestione gelliana, con particolare riferimento alla seconda
fase caratterizzata dalla sostanziale emancipazione dalle strutture massoniche
che funzionavano oramai da semplice copertura formale.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli iscritti in sede di esami testimoniali,
lo studio delle vicende del rapporto tra la loggia e le istituzioni massoniche
che ad essa avevano dato vita, consente di affermare che chi si affiliava alla
Loggia P2 intendeva, soprattutto nel secondo periodo di sviluppo, accedere piuttosto
che alla massoneria, per l'appunto all'organizzazione guidata da
Licio Gelli.
In questo senso, come abbiamo affermato che Gelli era un massone atipico, così
è dato osservare che gli affiliati alla Loggia P2 sono anch'essi massoni
atipici tra i quali è dato distinguere una varia articolazione di individui
che va da veri e propri massoni ovvero da coloro che accedevano alla massoneria,
accettandone per altro le peculiarità organizzative della copertura -
ed erano questi coloro che appartengono alla loggia prima dell'arrivo di Licio
Gelli a coloro che entrano nella Loggia P2 sotto legida della gestione
gelliana e che hanno un rapporto con l'istituzione massonica via via più
labile, secondo la rilevata progressiva emancipazione della loggia.
Questa valutazione, che ci si ritiene in dovere di fornire sul comportamento
degli iscritti, attiene alla valutazione politica, propria come tale della Commissione
ed alla quale la Commissione è doverosamente tenuta, ed in nulla interferisce
sulle deliberazioni che verranno prese in proposito dai tribunali civili e militari,
i quali sono tenuti, nella loro sovrana prerogativa giudiziaria, ad assumere
criteri di giudizio di diversa natura e di diverse conseguenze.
La Commissione, giunta al termine dei suoi lavori, ritiene per altro doveroso
affermare, con riferimento all'elemento della posizione personale degli iscritti,
che non ci si può sottrarre all'impressione, ricavabile soprattutto dal
contesto delle audizioni effettuate, che l'elemento della scarsa affidabilità
e la approssimativa deontologia di comportamento di molti affiliati abbiano
giocato un ruolo determinante nella creazione del sistema di potere gelliano.
In questo senso la storia della Loggia P2 è una storia di uomini sbagliati
- una categoria del costume l'ha definita il Commissario Mora di uomini
che non hanno risposto alla fiducia che in loro veniva riposta dalla società.
Durante le audizioni la Commissione ha riscontrato atteggiamenti negatori che
contestavano emergenze istruttorie suffragate prima ancora che da innegabili
riscontri documentali, dalla logica stessa dei fatti ed ha potuto constatare
che tale atteggiamento accomunava, con sorprendente identità di tecniche
e di forme, uomini che avrebbero dovuto apparire del tutto diversi tra loro
per rango occupato nella società. Questo comune porsi di fronte alla
Commissione in posizioni di palese reticenza è del resto, vada detto
in loro danno, ulteriore conferma dell'ampiezza del fenomeno e della sua eccezionale
gravità.
Una precisazione finale è d'obbligo: la peculiarità della struttura
associativa e organizzativa della Loggia P2 e la distinzione sulla consapevolezza
dei fini - immediati e ultimi - enunciata, comportano la ricostruzione di un
modello funzionale che non consente di ritenere ciascun componente partecipe
e responsabile di tutte le attività della loggia. Se è vero, infatti,
da un lato, che la compromissione degli affiliati con un organismo di accertata
illecita natura è complessivamente certa, vero è anche, dall'altro,
che tale compromissione varia tra il minimo della consapevolezza del fine immediato
(propria della media di base) ed il massimo della
programmazione del fine ultimo eversivo, propria dei vertici.
Di più: il tipo di organizzazione per settori verticali, operanti il
più delle volte con il sistema dei compartimenti stagni propri della
Loggia P2, fa sì che l'attribuzione alla loggia di determinate attività
debba intendersi riferita non già all'intera associazione, sibbene solo
al settore competente nella relativa materia (così come, ad esempio,
editoria, magistratura, commercio con l'estero, forze
armate, eccetera).
In definitiva e per concludere, ogniqualvolta si voglia risalire a responsabilità
personali per attività imputabili alla loggia, occorrerà procedere
innanzitutto alla individuazione del "settore" dell'organizzazione
competente per materia e quindi all'individuazione dei singoli affiliati che
di quel settore facevano parte.