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LE CONCLUSIONI ISTRUTTORIE IN MERITO AI SINGOLI EPISODI CRIMINOSI

Passando alle determinazioni conclusive sul piano processuale, non vi è dubbio che deve essere emessa dichiarazione di prescrizione del reato nei confronti di ZORZI, SICILIANO, MONTAGNER e MAGGI in ordine al furto di esplosivo nella cava di Arzignano (capo 14) e nei confronti di ZORZI, VENTURA, POZZAN e FREDA in ordine ai reati connessi al deposito di armi ed esplosivi di Paese.

Per quanto concerne in particolare gli ultimi due indiziati, Marco POZZAN (il quale, interrogato da questo Ufficio in data 5.1.1995, si è avvalso della facoltà di non rispondere) si trovava nel casolare, come ha spiegato DIGILIO, per fornire il suo concreto contributo, mentre per FREDA (il quale, convocato in data 13.1.1995, non si è presentato), pur non visto da DIGILIO nel casolare, valgono le considerazioni esposte nel mandato di comparizione emesso nei suoi confronti.

Infatti egli era il responsabile della cellula padovana e, a conclusione del processo di Catanzaro, è stato condannato insieme a Giovanni VENTURA per il concorso nella detenzione delle armi rinvenute nel novembre 1971 a Castelfranco Veneto.

Poiché tali armi costituivano un piccolo residuo della più ampia dotazione custodita a Paese, non vi è necessità di molte parole per affermare che egli era corresponsabile di quanto custodito nel casolare negli anni in cui la cellula padovana era nella sua fase di piena operatività.

Ugualmente, sulle base delle confessioni di SICILIANO e VIANELLO, deve essere emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei loro confronti e anche nei confronti di ZORZI e MAGGI in ordine alla detenzione della dotazione logistica di armi ed esplosivi del gruppo di Mestre/Venezia (capo 16).

Per quanto concerne i reati connessi agli attentati di Trieste e Gorizia, deve innanzitutto premettersi che, ad avviso di questo Ufficio e anche del Pubblico Ministero, l’attentato alla Scuola Slovena deve essere qualificato danneggiamento aggravato e non tentata strage, come era invece avvenuto nei primi procedimenti .

Infatti le confessioni di SICILIANO e VIANELLO hanno consentito di chiarire che l’esplosione dell’ordigno, a seguito della chiusura del circuito, era prevista non per mezzogiorno, quando la scuola sarebbe stata affollata di bambini e insegnanti, ma per mezzanotte, in un momento, quindi, in cui il coinvolgimento di qualche persona avrebbe potuto verificarsi solo per circostanze improbabili e fortuite.

Una dichiarazione di prescrizione deve perciò essere adottata nei confronti di VIANELLO, COZZO e MAGGI in ordine ai reati di cui ai capi 19 e 20 e nei confronti di Carlo DIGILIO in ordine ai reati di cui al capo 21 (collegati alla consulenza tecnica da lui fornita per la preparazione e l’innesco dei congegni esplosivi), mentre per ZORZI e SICILIANO, già prosciolti in sede istruttoria dal G.I. di Trieste, deve essere emessa sentenza di non doversi procedere per inammissibilità di un secondo giudizio, precludendo l’intervento della prescrizione alcuna forma di riapertura delle indagini.

Identica a quelle di ZORZI e SICILIANO è la posizione di Francesco NEAMI, anch’egli prosciolto alla chiusura della prima istruttoria, mentre per quanto concerne Manlio PORTOLAN deve essere adottata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

In relazione all’attentato in danno dei magazzini COIN di Mestre (capo 23), la dichiarazione di prescrizione riguarda ANDREATTA, SICILIANO e ZORZI (capo 23) e in relazione alla connessa detenzione dei candelotti di gelignite (capo 18) Giuseppe FREZZATO, responsabile anche della cessione di una pistola cal. 6,35 e delle bomba da mortaio a Martino SICILIANO utilizzata per l’attentato all’Università Cattolica di Milano (capo 24), reati anch’essi prescritti.

Identica formula terminativa riguarda il dr. MAGGI e Carlo DIGILIO per il favoreggiamento nei confronti di Pietro BATTISTON e Francesco ZAFFONI, rifugiatisi a Venezia durante la loro latitanza (capo 26).

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, il dr. MAGGI deve invece essere rinviato a giudizio per rispondere della detenzione delle mine anticarro e, unitamente a Carlo DIGILIO, per rispondere della detenzione e dell’invio alla struttura romana, tramite Roberto RAHO, di circa 12 chilogrammi di esplosivo fra tritolo e acido picrico (capo 25).

Roberto RAHO, invece, per tali ultimi reati non è più perseguibile in quanto già giudicato dalla Corte d’Assise di Roma nel procedimento, a carico di ADDIS Mauro ed altri, relativo principalmente alla struttura romana di Ordine Nuovo.

Il dr. MAGGI e Carlo DIGILIO devono essere anche chiamati a rispondere della complessiva gestione della dotazione di armi comuni e da guerra appartenente al gruppo di Ordine Nuovo di Mestre/Venezia (capo 27) e, unitamente a Gilberto CAVALLINI, della manutenzione e riparazione, in un primo momento, della sua dotazione di armi e, in seguito, della vendita all’esponente dei N.A.R. di numerose altre armi (capo 28).

Nonostante molti dei reati collegati all’attività della struttura occulta di Ordine Nuovo siano ormai prescritti in ragione del decorso del tempo, è evidente che l’attribuzione di responsabilità che discende dall’enorme numero di elementi probatori raccolti riveste notevolissima importanza.

Infatti tali reati sono, soprattutto per quanto concerne le posizioni di MAGGI, ZORZI e DIGILIO, prodromici e funzionali ai più gravi reati di cui gli stessi sono chiamati a rispondere nelle istruttorie collegate in materia di strage e ne costituiscono in larga parte la chiave di spiegazione e l’antecedente sul piano storico, logico e indiziario.


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