Sabato 27 giugno, alle 10.30 di
mattina, la polizia postale di Bologna si è presentata
dal provider che ospita il server di Isole nella Rete con
questo verbale
di sequestro.
Procura
della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di Vicenza
Decreto di sequestro preventivo
(artt. 321.3-bis c.p.p.)
Il
Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Pecori
Visti gli
atti delle indagini preliminari del procedimento
n.1079/98 - MOD 44-05;
al delitto di
diffamazione continuata, reato p. e p. dall'art. 81 cpv.
l e 2 - 595 CP per avere offeso la reputazione della
agenzia di viaggi TURBANitalia srl di Milano. inserendo,
con piu' azioni esecutive di un medesimo criminoso, sulla
rete INTERNET in un sito avente il seguente indirizzo.
ECN org/list/movimenti/MSG.00950 Htlm, sotto il titolo
"Solidarieta' al popolo kurdo - Boicottiamo il
turismo in Turchia" - la frase seguente: "tra
l'altro e' risaputo che agli affari della Turban e'
direttamente interessata l'ex premier Ciller, ispiratrice
degli squadroni della morte che hanno provocato la morte
di centinaia di oppositori, kurdi e turchi. Invitiamo
quindi a boicottare le agenzie di viaggi che offrono i
tours della Turbanitalia". In Vicenza, dal gennaio
1998 sino alle data odierna. Reato tuttora in viadi
esecuzione.
Che tale
delitto risulta allo stato provato: a) dalla stampa delle
pagine che si leggono sul sito web di INTERNET,
accessibile mediante l'indirizzo indicato nel capo di
accusa; b) che tale pagina web risulta essere stata
negoziata presso un provider avente sede nella citta' di
Bologna, e precisamente pressn la DS LOGIC srl con sede
in Bologna, via S. Felice n. 98;
considerato
che appare assolutamente necessario ed urgente, al fine
di
impedire ulteriori danni alla p.o. e querelante soc.
TurbanItalia srl nonche' la commissione di ulteriori
delitti di diffamazione del medesimo tipo, impedire la
protrazione della lettura di tale messaggio agli utenti
di INTERNET,
che tale
risultato puo essere ottenuto sequestrando presso il
predetto provider soc. XXX tutte le attrezzerie
utilizzate per diffondere via Internet il messaggio
diffamatorio allegato al presente prowedimento;
che la
straordinaria urgenza della protezione da accordare alla
querelante - danneggiata giorno per giorno dalle frasi
leggibili sul dito web sopra indicato -con consente di
attendere il provvedimento del Giudice;
P.Q.M.
visto l'art.
321.3 bis c.p.p.
ordina
il sequestro
preventivo - presso la XXX - (ovvero altrove se esse si
trovino in altro luogo, a disposizione della stessa
società) - di tutte le attrezzature usate per diffondere
sul sito web il messaggio diffamatorio indicato nel
foglio allegato al presente decreto di sequestro; o - in
alternativa a quanto sopra indicato - ordina il sequestro
del contratto in base al quale il detto provider esegue
la propria prestazione, purché cessi in ogni caso la
diffusione via Internet del messaggio diffamatorio qui
allegato.
Con riserva
di inviare all'indagato (in via di identificazione) la
necessaria informazione di garanzia.
DELEGA
per
l'esecuzione il Compartimento di Polizia Postale
dell'Emilia e Romagna di BOLOGNA, con facoltà di
sub-delega.
Vicenza,
23/06/1998
Il pubblico
ministero
Paolo Pecori
Procuratore della Repubblica
Il "messaggio
in oggetto",
postato sulla mailing list cslist, è leggibile al
seguente indirizzo: http://geocities.com/Hollywood/Set/2184/sequestro.htm
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