AUTENTICITÀ ED ATTENDIBILITÀ DELLE LISTE
La risposta al quesito circa
la veridicità e completezza delle liste precede logicamente ogni altro
problema ed esso sarà da verificarsi, tenendo ben presenti l'oggetto
e le finalità della legge istitutiva che all'articolo 1 demanda alla
Commissione di accertare, tra l'altro, "la consistenza dell'associazione
massonica denominata Loggia P 2".
Questo compito postula non già l'esigenza di analitici riscontri individuali
sulla effettiva appartenenza alla loggia dei singoli iscritti, riscontri che
invece sono propri dell'inchiesta giudiziaria finalizzata all'accertamento di
responsabilità individuali, ma richiede, per contro, un giudizio complessivo
inerente al numero e alla qualità degli affiliati che consenta di delineare
"la consistenza" della loggia, al fine di poterne poi valutare i contenuti.
Quando si passino in rassegna le risultanze acquisite sul punto, pare corretto
distinguere quelle emergenti da accertamenti riferibili all'autorità
giudiziaria o ad altre autorità, da quelle desumibili da indagini disposte
dalla Commissione o da documenti acquisiti.
Quanto alle prime, si ricorda che la sentenza emessa dalla sezione disciplinare
del Consiglio Superiore della magistratura nei confronti dei magistrati iscritti
nella lista ha dichiarato la "complessiva attendibilità" degli
elenchi e della documentazione; nella requisitoria del procuratore della Repubblica
di Roma, l'estensore mostra invece di non credere "alla veridicità
delle liste degli iscritti"; a sua volta il Comitato amministrativo di
inchiesta costituito a suo tempo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
esprime il dubbio che la lista non sia un "puntuale elenco di coloro che
avevano effettivamente aderito alla P2"; infine, nell'appello proposto
avverso la sentenza del giudice istruttore di Roma, il procuratore generale
presso la corte d'appello muove dal presupposto della "attendibilità
complessiva di elenchi e documentazione sequestrati salvo riscontri negativi".
Vi è poi da considerare che la "Relazione informativa sulla Loggia
P2", effettuata dal SISDE, per la parte relativa all'analisi strutturale
dell'elenco dei novecentosessantadue (962) presunti affiliati, si sofferma sulla
eterogenea e contraddittoria compresenza di alcuni componenti, postulando la
esigenza di integrare le risultanze con il dato relativo alle domande di ammissione,
ma esclude l'ipotesi di una falsificazione dell'elenco medesimo.
Con riferimento alle indagini disposte dalla Commissione, si premette che un
primo accertamento riguarda l'epoca in cui presumibilmente sono stati formati
gli elenchi in questione: tale arco di tempo può collocarsi con sufficiente
approssimazione dal 1979 al 1981 in base alle risultanze desumibili:
Tenendo conto di questo
riscontro temporale, il primo problema da affrontare in ordine logico è
quello relativo alla individuazione della natura del documento in esame, secondo
una rilevazione esterna che attenga ai connotati funzionali del reperto studiato
al fine di verificare se possa essere considerata autentica quella che appare
essere ictu oculi la sua natura di elenco di iscritti ad una associazione data:
nella specie la Loggia massonica P2.
A tal fine è primaria argomentazione rilevare che le liste di Castiglion
Fibocchi trovano riscontro in ulteriori reperti, antecedenti o contemporanei,
che accompagnano, con significative concordanze, i dati relativi.
Elementi di riscontro in ordine ai dati contenuti nelle liste sono stati infatti
successivamente acquisiti dai documenti dell'archivio uruguaiano di Gelli, pervenuti
alla Commissione nel corso dei lavori, comprendenti anche un duplicato (con
annotazioni in lingua spagnola) della lista generale, nonché 109 fascicoli
personali di altrettanti iscritti, contenenti sicure conferme documentali sull'appartenenza
alla loggia. L'esistenza di un secondo archivio dell'organizzazione gelliana
denuncia la non episodicità dei reperti sequestrati a Castiglion Fibocchì,
e comunque denota una significativa e non improvvisata sistematicità
di archiviazione.
Inoltre l'autenticità dell'elenco è comprovata dal riscontro con
altri analoghi documenti ad esso anteriori. In particolare la lista con cinquecentoundici
(511) nominativi di cui si compone l'elenco degli iscritti alla disciolta loggia
P2 consegnato al giudice Vigna di Firenze da Gelli e Lino Salvini separatamente
e con il libro matricola, che consta di cinquecentosettantatre (573) effettivi,
sequestrato dalla Commissione presso la comunione di piazza del Gesù,
che porta a nostra conoscenza la composizione della loggia P2 durante l'arco
di tempo che corre dall'anno 1952 fino al 1970. Questi elenchi rappresentano
un secondo elemento di indubbio significato perché dimostrano che la
lista di Castiglion Fibocchi non costituisce un unicum, ma si pone invece come
il
prodotto ultimativo di una stratificazione di documenti la cui redazione si
è protratta lungo un arco di tempo più che decennale: considerazione
che indebolisce significativamente la ipotesi di una artata prefabbricazione
delle liste o della loro natura di documento informale e conduce anch'essa,
come la precedente osservazione, ad una rassicurante valutazione in ordine alla
sistematicità dell'archiviazione dei dati al nostro studio.
Argomento, poi, che si ritiene di estremo rilievo in ordine alla natura degli
elenchi, secondo quanto osservato dal Commissario Mattarella, è quello
che si ricava dalle conclusioni della seconda perizia ordinata sulle liste stesse
dalla Commissione, non preceduta in questi suoi riscontri da alcuna consimile
attività da parte di altri organi inquirenti.
I periti, rispondendo ai quesiti loro posti, hanno specificato che le liste
non sono state compilate in un unico contesto, ma risultano il frutto di successive,
diverse operazioni di battitura; in particolare l'analisi peritale condotta
partitamente su ogni pagina del documento dimostra che molte delle annotazioni
apposte in margine ad ogni singolo nome non furono battute contestualmente al
nome relativo. Questa conclusione dimostra, al di là di ogni verosimile
dubbio, che le liste sequestrate erano in sostanza quello che ad un primo esame
denunciano di essere: un documento nel quale veniva registrata la gestione amministrativa
e contabile della loggia. Si vuole infine osservare che tali argomentazioni
collimano con i risultati della prima perizia, dianzi citata, dai quali emerge
che gli ultimi nominativi (di affiliati per i quali era da perfezionare l'iniziazione)
vennero inseriti nelle liste poco prima della effettuazione della perquisizione,
essendo i loro nominativi impressi nel nastro ancora inserito nella macchina
da scrivere in uso nell'ufficio di Gelli. Si osserva da ultimo che la constatazione
dei periti che alcune delle annotazioni furono riportate invece contestualmente
al nome relativo, vale a indicare che gli elenchi sequestrati non costituivano
l'unico documento anagrafico in uso presso la segreteria di Gelli, ponendosi
piuttosto come una copia od un estratto del documento di segreteria per il quale
vi era correntezza di uso da parte del personale addetto.
Le conclusioni desumibili dalle perizie sono suffragate dalla testimonianza
della segretaria di Gelli, la quale, pur rendendo la non verosimile dichiarazione
di ignorare il significato delle sigle contenute nel documento, ha peraltro
affermato che tali annotazioni venivano da essa effettuate meccanicamente, sotto
diretta dettatura del Gelli. Tale affermazione contiene dunque l'indiretta ammissione
che l'elenco veniva usato per apporvi le indicazioni del caso, al momento nel
quale se ne manifestava la necessità, ed è suffragata dalle annotazioni
riportate in un foglio tra le quali il Gelli, sotto la voce "Memoria x
Carla" ricordava tra l'altro alla segretaria di "finire gli elenchi
per settori con aggiornamento".
Ultimo riscontro relativo alla rilevazione esterna del documento è quello
relativo alla coincidenza tra le sigle apposte in margine ad ogni nome e le
ricevute contenute negli appositi bollettari, le annotazioni del registro di
contabilità, nonché i versamenti sul conto intestato a Licio Gelli
presso la Banca Popolare dell'Etruria, nel senso che ogni registrazione consegnata
in uno di questi
documenti risulta generalmente apposta, con la sigla relativa, sulle liste in
esame, che pertanto, anche sotto questo profilo, risultano frutto di puntuali
aggiornamenti contabili.
Conclusivamente i dati peritali e documentali e quello testimoniale convergono
nel denunciare la rilevata natura funzionale e non meramente dimostrativa del
reperto e - considerati
unitamente alle argomentazioni che verranno esposte successivamente - consentono
alla Commissione di affermare che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi
sono il documento, o uno dei documenti, in uso presso la segreteria della loggia
che conteneva, con adeguati aggiornamenti, la rappresentazione, nel suo dato
oggettivo e personale, della organizzazione massonica denominata Loggia Propaganda
2.
Questa conclusione, relativa alla funzione del reperto sequestrato, viene dalla
Commissione ritenuta di decisivo rilievo al fine della valutazione inerente
alla autenticità dell'elenco considerato nella sua natura di documento
che rappresentava, secondo l'espressione del Commissario Mattarella, "la
vita della loggia".
Secondo la distinzione, sempre da tale Commissario argomentata, il discorso
sulla autenticità delle liste precede logicamente quello relativo alla
loro attendibilità, in quanto concettualmente distinguibile da esso.
Una volta infatti posto l'assunto che le liste di Castiglion Fibocchi sono,
come documento, direttamente riferibili in modo certo alla Loggia P2, in quanto
contenenti la rappresentazione del dato personale ed anagrafico di tale organismo,
il problema della attendibilità delle liste viene di conseguenza a porsi,
in modo più circoscritto, nei termini seguenti: se esse siano la puntuale
ed esatta configurazione della Loggia P2 o se piuttosto possano essere ritenute
inesatte per eccesso o per difetto. A tal fine è necessario premettere
che il discorso inerente alla attendibilità non può comunque mai
essere trasformato in una argomentazione sulla esistenza o meno della Loggia
P2. L'esistenza della Loggia P2 come organismo operante nei più svariati
e qualificati settori della vita nazionale è infatti ampiamente documentata,
oltre ogni invocabile dubbio, dal complesso della documentazione in possesso
della Commissione che dimostra l'esistenza di legami tra gruppi di individui,
inseriti in rilevanti posizioni, che hanno operato in sintonia di intenti e
di azioni durante un ragguardevole arco temporale. Sarebbe dunque procedimento
logicamente capzioso voler scindere i due dati, quello documentale e quello
sostanziale, per procedere ad una analisi separata, argomentando infine da una
supposta non attendibilità delle liste la non esistenza della loggia
o, per contro, da una non ritenuta credibile esistenza, la falsità degli
elenchi. Vero è piuttosto che procedimento logico corretto appare alla
Commissione quello di considerare e valutare il dato formale e quello sostanziale
congiuntamente, poiché essi concorrono entrambi, pur se partitamente
analizzati per comodità espositiva, a formare base delle conclusioni
alle quali pervenire. Le argomentazioni in questa sede vanno pertanto lette
e considerate unitamente alla complessiva analisi delle attività della
loggia e del progetto che essa si poneva, diffusamente esaminati nei due capitoli
successivi.
Partendo dalla premessa esposta, e riportandosi alle conclusioni dianzi argomentate,
è dato quindi ribadire che il problema dell'attendibilità degli
elenchi si risolve nel più ridotto problema della loro puntuale attendibilità,
e a tal fine possiamo in primo luogo sottolineare che esistono non pochi elementi
o indizi di prova che militano a favore della ipotesi di un'incompletezza delle
liste che, pertanto, non comprenderebbero nomi di altre persone, oltre quelle
elencate, pur ugualmente affiliate alla Loggia. Gli argomenti in proposito possono
essere elencati secondo l'ordine seguente:
I due documenti da ultimo
citati pongono il problema se in via generale - e comunque in particolare nella
seconda fase della Loggia P2, caratterizzata dalla totale acquisizione all'orbita
di influenza gelliana - le due categorie degli affiliati alla Loggia Propaganda
e degli affiliati alla memoria del Gran Maestro fossero in tutto coincidenti
o meno. Il quesito, riportato al contesto dei rapporti tra Licio Gelli ed i
Gran Maestri, si, risolve nell'accertare se il Grande Oriente fosse riuscito
a preservare una propria quota di fratelli coperti, di fronte al potere acquisito
dal Venerabile Maestro della Loggia P2. Si tratta di quesito al quale non è
consentito, allo stato degli
atti, dare una risposta definitiva in un senso o nell'altro, attesa la gestione
tortuosa ed inaffidabile delle norme statutarie e delle procedure proprie del
Grande Oriente: rimane pertanto aperta la possibilità che alcuni o tutti
i nominativi ricompresi nella raccomandata del Gran Maestro Battelli fossero
altresì membri della Loggia P2.
Possiamo adesso prendere in esame il secondo aspetto del problema denunciato:
se cioè le liste siano da considerare non attendibili per eccesso ovvero
se in esse possano considerarsi inclusi nominativi che nulla avevano a che vedere
con la Loggia Propaganda.
A questo fine la Commissione ha proceduto ad un censimento di riferimenti relativi
ad ogni nominativo presente nelle liste in esame, preordinato, sempre secondo
l'assunto metodologico premesso, alla valutazione generale del documento complessivamente
considerato.
Prendendo in primo luogo in esame i documenti contabili, la Guardia di Finanza
ha effettuato uno studio analitico del conto intestato a Licio Gelli presso
la Banca Popolare dell'Etruria (conto "Primavera") ed ha riscontrato
che sia le ricevute che le annotazioni contenute nel libro contabilità,
sequestrati in Castiglion Fibocchi, trovavano puntuale riscontro in versamenti
che venivano contestualmente effettuati nel conto "Primavera", secondo
una continuità temporale che va dal maggio 1977 al febbraio 1981. Questo
dato consente di escludere l'ipotesi di una artata prefabbricazione della documentazione
contabile (come tale eccessivamente macchinosa e non verosimile) e consente
alla Commissione di rilevare che da tale contesto documentale emerge che per
duecentosettantasei nominativi (276) esiste il triplice riscontro del rilascio
della ricevuta, della notazione nel registro di contabilità e del versamento,
alla stessa data o il giorno successivo, degli importi relativi sull'apposito
conto bancario.
Il valore di questo dato deve essere posto in adeguata evidenza, poiché,
se pur esso non si riferisce a tutti i nominativi compresi nell'elenco generale,
per quasi un terzo di essi possiamo affermare che esiste una prova documentale
inconfutabile sulla loro iscrizione alla loggia, suffragata paradossalmente
dalle versioni fantasiose e palesemente non credibili che gli interessati hanno
fornito alla Commissione in sede di audizione a giustificazione di tali versamenti.
Altro riscontro di estremo rilievo è quello relativo alle prove di appartenenza
provenienti dai diretti interessati, ed in specie dall'esistenza di una firma
apposta in calce ad una domanda di iscrizione, anche come presentatore, ad un
giuramento o ad un assegno incassato dal Gelli: tale prova è riscontrabile
in duecentosessantadue (262) casi, secondo la documentazione attualmente
in possesso della Commissione.
Altro dato che si vuole sottolineare è quello relativo a trecentodieci
(310) nominativi che, compresi nelle liste in esame, sono altresì presenti
nelle altre liste sopraindicate (libro matricola ed elenchi consegnati ai giudici
Vigna e Pappalardo): viene così suffragato il rilevante argomento della
stratificazione dei documenti anagrafici della loggia, che corrisponde fedelmente
alla sua accertata
operatività lungo un arco di tempo più che decennale.
Si vuole infine ricordare che dei seicentosettantuno (671) affiliati ascoltati
dal magistrato, duecentotrentacinque (235) soltanto hanno negato di appartenere
alla Loggia P2. La Commissione peraltro è in possesso di prove documentali
(ad esempio, firme su assegni) che inducono a ritenere questa dichiarazione
non vera per centosedici (116) delle situazioni indicate, ovvero per circa la
metà dei casi.
I riscontri statistici accennati, che prescindono da ulteriori riscontri di
tipo sostanziale, relativi ad alcune centinaia di nominativi, alcuni dei quali
rientrano in più di uno dei riscontri proposti (che pertanto non sono
da sommare tra loro) dimostrano che le liste si inseriscono in un corpus documentale
più ampio nell'ambito del quale trovano puntuale riscontro e che sottostante
ad esse è pertanto rinvenibile una griglia di riferimenti incrociati
che suffragano l'attendibilità generale del documento.
Tutti i dati enunciati devono naturalmente essere poi interpretati, secondo
l'assunto metodologico dianzi premesso, alla stregua del presuntivo, ma qualificante,
argomento di prova costituito dal potere acquisito da Gelli nei più delicati
settori ed ai più alti livelli della vita nazionale: tale acquisita influenza
è indirettamente, ma univocamente, dimostrativa dell'esistenza di un
esteso, autorevole e capillare apparato di persone del quale il Gelli, appunto
nella sua qualità di Maestro Venerabile della loggia, poteva disporre
e quindi rappresenta una obiettiva conferma della attendibilità della
consistenza della Loggia P2 emergente dai documenti fin qui esaminati.
Non è azzardato, anzi, ritenere - proprio sulla base delle riferite circostanze,
concomitanti all'esecuzione del sequestro, nonché di quant'altro attinente
all'incompletezza della lista - che la forza e la capacità operativa
della loggia, acquisite mediante la penetrazione nei più importanti settori
delle istituzioni dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di quanto
documentano
gli elenchi, i quali sarebbero quindi approssimativi per difetto rispetto all'effettiva
consistenza della Loggia P2 anche per queste più generali considerazioni
di merito, che si aggiungono ai riscontri obiettivi dianzi citati.
Né deve essere trascurato il rilievo che a tali conclusioni la Commissione
è potuta giungere pur senza aver consultato la maggior parte dell'archivio
uruguaiano di Gelli, che avrebbe fornito esaurienti riscontri e puntuali verifiche
sugli organici della loggia, come è dimostrato dall'importanza e dall'affidabilità
dei contenuto di quei pochi documenti dell'archivio medesimo pervenuti alla
Commissione.
Si ricorda infine che lo stesso Licio Gelli ha, in un suo scritto di recente
inviato alla Commissione, ribadito l'affermazione che le liste rappresentano
un elenco di iscritti, di simpatizzanti e di amici. Volendo così sminuire
il dato formale dell'iscrizione, affermazione alla quale peraltro la Commissione,
secondo quanto sinora detto, presta credito relativo(2),
il Venerabile della loggia ha confermato indirettamente la connessione di tutti
coloro che appaiono nelle liste con le proprie attività. D'altro canto
si può rilevare che la detta tripartizione, giudicata in tale contesto
ininfluente dai Commissari Battaglia e Petruccioli, potrebbe tutt'al più
condurre, secondo l'osservazione del secondo Commissario, alla conclusione di
una maggiore censurabilità, dal punto di vista sostanziale, del comportamento
del simpatizzante, il quale in quanto tale non potrebbe dedurre a giustificazione
del proprio comportamento il motivo della errata conoscenza del fenomeno.
Il discorso sinora svolto conduce all'univoca conclusione che le liste sequestrate
a Castiglion Fibocchi sono da considerare:
Conclusivamente la risposta
all'iniziale quesito circa la veridicità del piè di lista, di
cui la Commissione doveva farsi non può che essere ampiamente affermativa,
in conformità molteplici e persuasive ragioni fin qui illustrate, con
la conseguenza che "la consistenza dell'associazione massonica denominata
P2" - cui si riferisce la legge istitutiva - si identifica meno con il
dato numerico e qualitativo del complesso iscritti.
Si deve naturalmente ribadire, a tal punto, riprendendo il discorso già
accennato in apertura di capitolo, come esuli dai compiti della Commissione
ogni e qualsiasi analisi di responsabilità a livello individuale, restando
confinate le funzioni di una Commissione di inchiesta parlamentare all'accertamento
di situazioni e responsabilità, trascendenti i singoli accertamenti di
innocenza o di
colpevolezza.
Avuto riguardo infine alle competenze proprie della Commissione che la legge
istitutiva finalizzata all'accertamento della consistenza della Loggia P2 ed
alla valutazione del suo rilievo politico, rimane irrilevante la eventuale abusiva
menzione di qualcuno che con Gelli abbia simpatizzato e non sia stato ritualmente
affiliato alla loggia.
Il complesso contesto di documenti, nell'ambito del quale le liste abbiamo visto
si inseriscono con puntuale riscontro, consente di affermare come il margine
di dubbio è da circoscrivere a coloro che risultano menzionati nella
lista e per i quali non si rinvengono ulteriori riscontri dell'appartenenza
alla loggia né di attività in qualche modo riconducibili alla
stessa: rilievo questo che, a prescindere
dalla estrema esiguità dei casi, alla luce delle considerazioni fin qui
svolte, appare sicuramente insufficiente a smentire l'attendibilità generale
dell'intero compendio documentale sequestrato al Gelli, dal quale ha preso le
mosse l'inchiesta parlamentare.
Dovere di questa Commissione era esprimere, in termini di ragionevole convincimento
basato su prove, su concordanti elementi indiziari e sulle argomentazioni logiche
che da tale quadro si possono trarre un giudizio complessivo di attendibilità,
al quale la Commissione ritiene doveroso aggiungere che l'ipotesi che singoli
casi possano sfuggire in via di eccezione alla affermazione di
principio non può certo essere esclusa, poiché la sfortunata coincidenza
di un accumularsi di indizi fuorvianti è evento astrattamente ben ipotizzabile
anche se statisticamente improbabile.
Il problema della veridicità degli elenchi va tenuto distinto dal problema
dell'appartenenza alla massoneria degli iscritti alla Loggia P2, e proprio equivocando
sui termini di tale discorso la generalizzata linea difensiva sostenuta in sede
di procedimenti disciplinari e giudiziari da parte degli affiliati è
stata quello o di negare in toto ogni forma di iscrizione o di affermare che
essi ritenevano di affiliarsi alla massoneria e non ad una sua loggia retta
da regime particolare, in essa ricompresa.
Bisogna permettere
in proposito il rilievo proposto dal Commissario Gabbuggiani relativo alla provenienza
degli affiliati alla Loggia P2, che la documentazione in nostro possesso ci
mostra reclutati anche presso comunioni massoniche diverse da quella di Palazzo
Giustiniani. L'esistenza comprovata di logge coperte presso le famiglie di minor
rilievo e la contemporanea iscrizione di alcuni soggetti presso più organizzazioni
ci mostra un aspetto peculiare della Loggia P2, che veniva in un certo senso
a porsi come la struttura più qualificata di questo variegato mondo sommerso.
L'individuazione di questa complessa realtà complica peraltro l'analisi
delle posizioni singole. Per fare chiarezza in questo discorso la Commissione
ha effettuato due operazioni di sequestro di documenti, acquisendo le schede
di tutti gli iscritti alle comunioni di Palazzo Giustiniani e di Piazza del
Gesù. La conoscenza dei dati, sia globali, sia analitici che ne è
seguita non consente peraltro di risolvere in via definitiva il complesso problema,
i cui termini vanno chiariti adeguatamente sulla scorta della ricostruzione
effettuata nel capitolo precedente. Si è dovuto infatti constatare che
in entrambe le organizzazioni non esiste una forma di tenuta dei registri degli
iscritti tale da consentire di affermare con certezza se una persona data sia
o meno appartenente a quelle comunioni. Centrando il discorso sulla famiglia
di Palazzo Giustiniani (ma
in termini del tutto analoghi esso vale per la famiglia di Piazza del Gesù)
si è riscontrato che gli iscritti venivano nominativamente classificati
in appositi schedari con schede mobili non numerate in ordine progressivo, né
secondo altro criterio che garantisse la non alterabilità del metodo
adottato. Ad un successivo livello di analisi - e sulla scorta di informazioni
pervenute in possesso
della Commissione - si è appurato che agli affiliati viene attribuito
al momento dell'iscrizione un numero progressivo che distingue il brevetto massonico
consegnato singolarmente ad ogni iscritto. E questo l'unico documento,
al di là anche della tessera di appartenenza, che attribuisce la qualifica
di massone e che come tale viene internazionalmente riconosciuto. La Commissione
avendo avuto notizia dell'esistenza di registri contenenti le varie progressioni
dei numeri di brevetto, la cui esistenza è anche logicamente deducibile,
ha provveduto ad una seconda ispezione che ha dato risultati non apprezzabili
perché, non solo dei registri in parola è stata negata l'esistenza,
ma in loro sostituzione sono stati esibiti dei bollettari relativi ad alcuni
anni recenti, in serie non completa perché alcuni risultavano mancanti
ed in loro vece era inserita la notazione: "consegnati alla Loggia P2".
Dalla narrativa di questi fatti emerge l'impossibilità concreta di stabilire
con certezza, ai fini della nostra indagine, la consistenza della comunione
massonica di Palazzo Giustiniani, nonché di avere dati certi sulle affiliazioni
massoniche di molti iscritti alla Loggia P2, perché non è stata
trovata in possesso di tali organizzazioni nessuna forma di documentazione certa,
sulla tipologia del registro
dei soci nelle società commerciali.
Al fine di mettere ordine nella materia, la Commissione ritiene di osservare
quanto segue.
Premesso che comunque i fratelli coperti affiliati "sul filo della spada"
non venivano inseriti nei registri ordinari degli affiliati si può comunque
identificare un primo consistente gruppo di iscritti (175) alla Loggia P2 per
i quali siamo in possesso di dati che confermano l'iscrizione alla massoneria,
al di là delle dichiarazioni degli interessati. Per i restanti nominativi
non si è in grado di confermare se l'affiliazione alla Loggia P2 avvenne
direttamente presso Gelli, con eventuale successiva trasmissione dei dati al
Grande Oriente, o in alternativa si trattò di affiliazioni alla comunione
trasmesse poi alla Loggia P2.
Il problema non è nel suo significato reale una questione di ordine meramente
anagrafico, poiché si inserisce nel contrasto che, come sappiamo, ha
contrassegnato i rapporti tra Licio Gelli ed i Gran Maestri sino al definitivo
impossessamento della Loggia P2 da parte del suo Venerabile Maestro ed alla
sua attività di affiliazione diretta, materialmente officiata dal Gamberini,
che aveva come
punto di riferimento i recapiti romani della sede di Via Condotti e dell'Hotel
Excelsior; questa attività era resa possibile dalla consegna di tessere
in bianco da parte dei Gran Maestri, che rappresentava una forma di delega incontrollata,
segno della loro resa al potere gelliano. Questa situazione, di indubbio riscontro
nella nostra ricostruzione, ribalta i termini del problema perché è
certo che, nella seconda fase della Loggia P2, coloro che si accostavano a Gelli
erano mossi dall'intento di aderire ad una organizzazione la cui presenza era
certo meno ignorata in ambienti qualificati, di quanto lo fosse presso il grosso
pubblico; un'organizzazione che - per l'indipendenza che si era acquistata nell'ambito
di una comunione che le prestava ormai solo formale copertura - esentava l'affiliato
dall'osservanza di rituali ed adempimenti di indubbio impaccio per l'iniziando
mosso da più terrestri motivazioni. Appare di palese evidenza infatti
che la pratica inesistenza di attività massonica di ordine rituale nell'ambito
della Loggia P2, non poteva che chiarire agli affiliati oltre ogni dubbio che
l'iscrizione veniva effettuata presso un organismo di natura affatto
particolare quale la loggia P2. Vero è quindi che la eventuale non formalizzazione
dell'iscrizione avvenuta presso la segreteria del Grande Oriente era, dal punto
di vista degli affiliati ininfluente, attenendo essa ai rapporti interni tra
la loggia e l'organismo di cui essa era emanazione.
Rimane da ultimo da ricordare che alcuni iscritti alla Loggia P2, per i quali
sono state rinvenute le schede di appartenenza alla massoneria, recano poi l'indicazione
anagrafica di essere usciti dall'organizzazione per passare ad altra loggia.
La Commissione in proposito rileva che sono stati rinvenuti pie di lista
di logge coperte (Emulation, Zamboni De Rolandis) alle quali appartenevano
"fratelli" affiliati peraltro contemporaneamente alla Loggia P2; e
del resto il principio della doppia appartenenza appare sanzionato dalle Costituzioni
massoniche (art.15). Queste considerazioni, unitamente alle perplessità
più volte espresse sulla regolarità della tenuta dei registri
e della gestione delle procedure, non consente pertanto di dare pieno e definitivo
affidamento a queste registrazioni e non esclude che elementi che appaiono in
transito nella Loggia P2 fossero in realtà rimasti nell'ambito dell'organizzazione
realizzando, attraverso l'exeat ad altra loggia, una forma ulteriore di copertura
della loro appartenenza.
La Commissione ritiene in proposito di rilevare che la disinvoltura con la quale
la massoneria di Palazzo Giustiniani ha gestito la propria segreteria ha finito
per risolversi in un sostanziale danno per gli affiliati, concretando in tal
modo un lampante esempio di come la salvaguardia della sfera dei diritti dei
singoli vada ricercata, con primaria considerazione, nella trasparenza di ogni
forma di vita associativa.
NOTE: